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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

 

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 17-04-1990

Norme sull' ordinamento della Polizia Municipale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 33
del 26 aprile 1990

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Norme generali
 1.  La Regione Calabria, nel rispetto dei principi sanciti
dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, con la presente legge detta
norme sull' ordinamento e sull' organizzazione dei Servizi e
dei Corpi di Polizia Municipale, al fine di assicurare su tutto
il territorio regionale, un uniforme ed efficiente espletamento
delle funzioni di polizia locale.
  2.  A tal scopo tutti i Comuni, singoli o Associati,
possono istituire il Servizio di Polizia Municipale.  I Comuni,
nei quali il servizio viene svolto da almeno 7 unità , istituiscono
il Corpo di Polizia Municipale in forma individuale o
associata.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Responsabilità  e coordinamento dell' attività 
di Polizia locale
 1.  Il Sindaco e l' Assessore da lui delegato impartisce al
Comandante del Corpo o responsabile del servizio, le direttive
per lo svolgimento delle funzioni di polizia di cui sono
titolari i Comuni.
  2.  Il Comandante del corpo o responsabile del servizio di
Polizia Municipale, determina le modalità  operative di competenza
del corpo o servizio, emanando gli ordini o le
disposizioni organizzative ed operative nel rispetto della
legislazione vigente e del regolamento di cui al successivo
articolo 6 ed è  responsabile verso il Sindaco dell' addestramento,
della disciplina, dell' impiego tecnico - operativo del
personale appartenente al corpo.
  3.  Le funzioni attribuite al Sindaco in materia di Polizia
Stradale e quale autorità  di pubblica sicurezza ed ufficiale di
Polizia Giudiziaria, previste dalla legge, restano escluse dalla
delega all' assessore.
  4.  In caso di gestione in forma associata del servizio o del
corpo di Polizia Municipale, le direttive sono impartite dal
legale rappresentante dei Comuni associati il quale, nel
rispetto delle competenze e delle rasponsabilità  non derogabili
attributi della legge al Sindaco presiederà  ai soli compiti
organizzativi e strumentali all' esercizio delle funzioni di
Polizia locale di cui pur sempre rimangono titolari i Comuni.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Finalità  e compiti
 1.  Agli appartenenti al Servizio o al Corpo di Polizia
Municipale compete l' espletamento di tutte quelle attività  di
Polizia locale che si svolgono nell' ambito del territorio
comunale, secondo le proprie attribuzioni, nei limiti e nelle
forme previsti alla legge.
  2.  In particolare compete loro di:
  a) prenire e reprimere le infrazioni in materia di Polizia
locale;
  b) vigilare sull' osservanza delle leggi statali e regionaeli,
nonchè  delle ordinanze, dei provvedimenti amministrativi e
dei regolamenti la cui esecuzione è  demandata alla competenza
della Polizia Municipale;
  c) assumere o dare informazioni agli organi competenti,
operare ricerche ed accertamenti connessi con i compiti di
istituto e relativi ai servizi comunali;
  d) operare una sorveglianza costante sul territorio e sul
patrimonio comunale e pubblico;
  e) prestare servizi di ordine, di vigilanza e di scorta
necessari per l' espletamento di tutte le attività  ed i compiti
istituzionali dell' Ente di appartenenza;
  f) prestare la propria opera di assistenza e soccorso ai
cittadini bisognosi ed in casi di pubbliche calamità  e disastri;
  g) adempiere, inoltre, alle incombenze di Polizia Ammiministrativa
prevista dal DPR 24- 7- 1977 n. 616.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Protezione Civile
 1.  Il Sindaco o l' Assessore delegato coordina nell' ambito
del territorio comunale, o in caso di calamità , il personale
preposto ai servizi di Polizia Municipale, assicura l' immediato
intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti
nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali.
  2.  Il Sindaco, attrverso i suoi organi, assicura la efficienza
operativa dei mezzi e degli strumenti in carico alla
Polizia Municipale e garantisce l' aggiornamento professionale
per gli operatori addetti nonchè  una disponibilità  di
personale e mezzi in ogni tempo reperibili.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Altre funzioni
 1.  Nell' ambito territoriale e nei settori di competenza, gli
addetti al servizio o al corpo di Polizia Municipale esercitano
le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi degli
articoli 3 e 5 della legge 7- 3- 86 n. 65.  Esercitano altresì ,
quelle di Polizia Stradale ai sensi dell' articolo 137 del TU
delle norme sulla circolazione stradale approvato con DPR
15- 6- 59 n. 393, nonchè  le funzioni di polizia giudiziaria,
rivestendo la qualifica di agente oppure di ufficiale di Polizia
Giudiziaria, riferita, quest' ultima, ai responsabili del Servizio
o del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo,
nei limiti dei compiti a cui ciascuno è  destinato e secondo le
proprie attribuzioni ai sensi dell' articolo 57 del Codice di
procedura penale.

 

 

 

ARTICOLO 6

 Regolamento comunale
 1.  I Comuni singoli o associati, che a norma dell' articolo
1 della presente legge, istituiscono il Servizio o il Corpo di
Polizia Municipale in conformità  agli artt. 4 e 7 della legge 7
marzo 1986 n. 65, previa contrattazione con le Organizzazioni
Sindacali, predispongono i relativi regolamenti entro
180 giorni dall' entrata in vigore dalla presente legge.
  2.  I regolanti, muniti dell' aprovazione del CORECO,
dovranno essere inviati all' Assessorato regionale
agli Enti Locali che provvederà  alla relativa pubblicazione,
mediante apposito decreto del Presidente della Giunta regionale
sul Bollettino della Regione Calabria e comunicati al
Commissario di governo.

 

 

 

ARTICOLO 7

 Criteri ed indirizzi per la determinazione
del contingente numerico
 1.  I Comuni, per la determinazione del contingente numerico
degli addetti al servizio o al Corpo di Polizia Municipale,
terranno conto dei seguenti elementi:
  a) popolazione, densità  della stessa e flussi correnti;
  b) superficie territoriale e suddivisioni in circoscrizioni e
frazioni, collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
  c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità  e complessità 
del traffico;
  d) aree di insediamento industriale, dell' edilizia, commerciale
e turistico;
  e) quantità  dei servizi;
  f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio - economico
di particolare significato per la specificità  del territorio
stesso;
  g) complessità  del servizio;
  h) la dotazione organica della Polizia Municipale dovrà 
prevedere, di norma, un addetto ogni 700 abitanti.
  2.  Il numero degli operatori (Vigili) non può , comunque,
essere inferiore a due.

 

 

 

ARTICOLO 8

 Scuola regionale di Polizia Municipale
 1.  La Regione Calabria, nell' ambito delle specifiche competenze
previste all' art. 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65,
organizza e finanza la scuola per l' addestramento e la
formazione del personale di Polizia Municipale e la partecipazione
alla stessa del relativo personale.
  2.  L' attività  di formazione è  finalizzata a garantire che
ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali
e professionali necessarie all' assolvimento delle funzioni e
dei compiti attribuitigli nell' ambito delle strutture cui è 
assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento
istituzionali e di ristrutturazione organizzativa.
  3.  Le norme per il funzionamento dei corsi, dei programmi,
delle docenze e della struttura didattico - operativa,
verranno stabilite con apposito regolamento di attuazione
della presente legge, che sarà  approvato con deliberazione di
Giunta e pubblicato sul Bollettino regionale, con decreto del
Presidente della Regione, su proposta del Comitato Consultivo
di cui al successivo articolo 12.
  4.  La scuola regionale di Polizia Municipale, che dovrà 
essere istituita entro 6o giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, si avvarrà , per i corsi di istruzione e
aggiornamento anche di Atenei Universitari e di strutture
scolastiche specializzate di Enti Pubblici o privati, mediante
apposita convenzione.
  5.  I corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale
sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla Polizia
Municipale.  Gli operatori nuovi assunti dovranno partecipare
al corso teorico - pratico che avrà  durata non inferiore a
mesi 6, durante il quale non potranno essere impiegati in
servizi di alcun genere se non ad unico scopo di addestramento.
  6.  Tali corsi si concludono con prova di accertamento
dell' arricchimento culturale e professionale dei partecipanti
che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.

 

 

 

ARTICOLO 9

 Obbligo iscrizione tiro a segno
 1.  Gli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale
che rivestono la qualità  di Agente di Pubblica Sicurezza
sono tenuti, a norma della legge 28 maggio 1981, n. 286 ad
iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale ed ogni
anno devono frequentare almeno un ciclo di lezioni regolamentari
di tiro a segno presso politgoni abilitati, in conformità 
alle disposizioni ed ai criteri di cui al capo 4o del
Decreto del Ministero dell' Interno n. 145 del 4 marzo 1987,
concernente l' armamento degli appartenenti alla Polizia
Municipale ai quali è  conferita la qualità  di Agente di
Pubblica Sicurezza.
  2.  Il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio,
sentito il Sindaco, può  disporre la ripetizione dell' addestramento
al tiro nel corso dell' anno per tutti gli addetti alla
Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari
servizi.
  3.  In attesa della costruzione dei poligoni di tiro di cui al
successivo articolo 10, i Comuni possono stipulare apposite
convenzioni con le Sezioni dei tiro a segno nazionale, nonchè 
con gli Enti di Stato o le Società  sportive che dispongono di
poligoni abilitati all' uso delle armi da fuoco nell' ambito del
territorio del Comune o di Comuni limitrofi per consentire
gli appartenenti alla Polizia Municipale esercitazioni o corsi
di tiro.  In tale ipotesi la Regione concorre alla spesa con un
contributo pari al 70 per cento con i fondi previsti dall' articolo
18 della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 10

 Costituzione poligoni di tiro
 1.  La Regione si fa carico di promuovere le iniziative
necessarie per la costituzione di poligoni di tiro nei Comuni
capoluogo di provincia concorrendo alla spesa con un
contributo pari al 70 per cento mediante i fondi previsti
dall' articolo 18 della presente legge.
  2.  Analogo contributo per la costruzione di poligoni di
tiro potranno ottenere i Comuni situati in comprensori
distanti dalla città  capoluogo di provincia il cui Sindaco ne
faccia richiesta al Presidente della Giunta regionale.

 

 

 

ARTICOLO 11

 Norme di rinvio per le armi
 1.  Per quanto altro non previsto in materia di armi dalla
presente legge, si fa rinvio al Decreto del Ministero dell' Interno
n. 154 del 4 marzo 1987 concernente l' armamento degli
appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è  conferita la
qualità , di Agente di Pubblica Sicurezza.

 

 

 

ARTICOLO 12

 Comitato consultivo
 1.  Presso l' Assessorato agli Enti Locali, è  istituito il
Comitato per la Polizia Municipale con funzioni consultive
per le materie inerenti l' applicazione della Legge 7 marzo
1986, n. 65.
  2.  E' composto:
  a) dall' Assessore regionale agli Enti Locali, o da un suo
delegato, con funzioni di Presidente;
  b) da cinque esperti in materia di Polizia Municipale,
appartenenti all' aria di vigilanza designati dalla Regione;
  c) da tre unità  designate, una per organizzazione,
 dall' ANCI, UPI, UNCEM regionali;
  d) da cinque rappresentanti designati dalle Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e firmatarie di contratti nazionali.
  3.  Le funzioni di segretario saranno svolte da un dirigente
o da un funzionario dell' Assessorato agli Enti Locali.
  4.  Il Comitato viene nominato, su proposta dell' Assessore
regionale agli Enti Locali, con decreto del Presidente della
Giunta regionale e rimane in carica per tutta la legislatura
del Consiglio regionale, salvo eventuali riconferme.
  5.  E' competente ad esprimere pareri:
  1) sulle iniziative intese a favorire la uniformità  operativa
dell' attività  espletata dalla Polizia Municipale;
  2) sulla formazione di proposte relative ai corsi di preparazione,
di aggiornamento professionale, di specializzazione,
di stipula di convenzioni con Istituti specializzati, in conformità 
a quanto previsto dall' art. 8 della presente legge;
  3) sulle informazioni di aggiornamento tecnico - scientifico;
  4) su tutte le altre questioni riguardanti la Polizia Municipale.

 

 

 

ARTICOLO 13

 Forme associative
 1.  La Regione Calabria favorisce e coordina per esigenze
di economicità  ed efficienza, forme di associazioni tra Comuni,
intese a perseguire la collaborazione e la gewtione a
carattere permanente o stagionale, dei servizi di Polizia
Municipale, nell' ambito di un determinato territorio.
  2.  A tal fine, concorre al finanziamento di appositi piani
per l' acquisto di attrezzature e mezzi per l' esercizio in
comune dell' attività  di Polizia Municipale.  La Giunta regionale,
previo parere del Comitato Consultivo, provvede
annualmente, sentita la competente commissione consiliare,
al riparto dei contributi per gli Enti associati.
  3.  Quando il personale di Polizia Municipale viene utilizzato
sul territorio di un Comune diverso da quello di
appartenenza è  collocato alla dipendenze del Sindacodi
questo ultimo Comune o del Presidente della Associazione
intercomunale, se previsato dallo statuto, fermo restando che
l' impiego tecnico - operativo del corpo è  affidato al Comandante
o all' addetto al coordinamento del servizio di Oilizia
Municipale del luogo in cui si presta servizio.
  4.  Salvo quanto disposto dall' art. 4 punto 4o lettera C,
della legge 7 marzo 1986 n. 65 sono autorizzate le missioni
esterne a carattere contingente ed urgente per prestare
soccorso in pubblici e privati infortuni o colamità .

 

 

 

ARTICOLO 14

 Automezzi e strumenti operativi
 1.  Le attività  di Polizia Municipale vengono disimpegnate
con i mezzi di trasporto in dotazione e con l' impiego di
strumenti tecnici atti ad assicurare una efficiente operatività 
(fonometro, opacimetro misuratore di velocità , misuratori di
radioattività  a camere di ionizzazione, ecc:).
  2.  Ai mezzi di trasporto sono applicati i colori, i contrassegni
e gli accessori stabiliti nell' allegato << B >> della presente
legge.
  3.  Di norma gli automezzi sono dotati di apparecchio
rice - trasmittente collegato con la centrale operativa o il
centralino del Comando.
  4.  Il personale del servizio di vigilanza può  essere dotato
di apparecchio trasmittente portatile.
  5.  Per le zone marittime, portiuali, lacustri e fluviali
ovvero montane possono prevedersi mezzi nautici o idonei
alla circolazione sulle strade di montagna o innevate.
  6.  La Regione concorre al finanziamento per l' acquisto
dei mezzi e strumenti operativi di cui al presente articolo,
fino al 50 per cento della spesa.

 

 

 

ARTICOLO 15

 Uniformi
 1.  La divisa degli appartenenti alla Polizia Municipale è 
costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di
equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione
e confezione in modo da soddisfare esigenze di funzionalità 
e di identificazione.
  2.  Le divise si distinguono in ordinarie, da utilizzare nei
servizi di routine, e speciali, da utilizzare in particolari
circostanze di rappresentanza e di prestazioni onorifiche e
devono corrispondere alle caratteristiche di cui all' allegato A
della presente legge.
  3.  La divisa è  in dotazione esclusiva al personale in
attività  di servizio.  I Comuni provvedono, imputando la
spesa ai capitoli di bilancio annuale, all' acquisto, alla fornitura
e alla rinnovazione e manutenzione delle divise per il
personale che he ha diritto in conformità  alla vigente
normativa in materia.

 

 

 

ARTICOLO 16

 Norme transitorie
 1.  Entro 6 mesi, dall' entrata in vigore della presente legge,
i Comuni singoli o associati, provvedono ad adeguare
eventuali regolamenti già  vigenti alle disposizioni in essa
contenute.
  2.  Nello stesso termine, provvederanno ad adeguare i
modelli di grado, i distintivi e la foggia delle uniformi,
caratteristiche dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale,
secondo quanto previsto dagli allegati A e B.
  3.  Coloro i quali all' entrata in vigore della legge rivestono
un grado superiore a quello previsto nell' allegato << A >>,
conservano il distintivo ad esaurimento.

 

 

 

ARTICOLO 17

 Norme finali
 1.  Gli Enti Locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni
di Polizia locale di cui sono titolari, anche a mwzzo di
appositi servizi;  ad essi sono estesi, in quanto applicabili, le
disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune ed
ai suoi organi l' Ente Locale e gli Organi corrispondenti.

 

 

 

ARTICOLO 18

 Norma finanziaria
 1.  All' onere derivante dalla presente legge, valutato in lire
600 milioni per l' anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati
alla Regione ai sensi dell' articolo 8 e 9 della legge 16 maggio
1970, n. 281, definendone la compatibilità  finanziaria nell'
esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del
bilancio della Regione e con l' apposita legge finanziaria che
l' accompagna.
  2.  Ai fini degli interventi di cui agli articoli 8, primo
comma, 13, secondo comma e 14, sesto comma, della
presente legge, la copertura finanziaria sarà  assicurata
successivamente con apposita normativa.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
 Catanzaro, 17 aprile 1990

 

 

 

ALLEGATO 1:

(Tabella Ristrutturata)
SEGNI DISTINTIVI DI GRADO E DIVISE IN DOTAZIONE
ALLA POLIZIA MUNICIPALE

 

Allegato A
 
 

ARTICOLO UNICO

Accanto alla qualifica funzionale vengono di seguito indicati
i segni distintivi sul berretto e sulle spalline: //
  5o Operatori - Agenti di PM soggolo nero
  6o addetti al controllo - Istruttori soggolo nero 1 rombo in
metallo dorato
comandanti soggolo nero 1 rombo con bordi rossi cremisi
  7o addetti al coordinamento - coordinatori soggolo dorato 2 rombi
in metallo dorato
comandanti soggolo nero 2 rombi con bordo rosso cremisi
  8o funzionari di PM soggolo dorato 3 rombi in metallo
dorato
comandanti soggolo nero 3 rombi con bordo rosso cremisi
  Io Dir. Dirigenti Soggolo colore oro doppio cardellino
intrecciato 3 rombi in metallo dorato + una barra dorata
comandanti Soggolo colore oro doppio cardellino intrecciato
3 rombi a barra con bordi rosso cremisi
  IIo Dir. Comandanti Soggolo colore oro doppio cardellino
intrecciato 4 rombi in metallo dorato con borsi rosso cremisi.
 
 DIVISA INVERNALE
 Giubba: in gabardine, bleu notte, aperta ad un petto, collo
e bavero rovesciati, a quattro bottoni dorati con stemma del
tipo Napoli e zigrinatura orlare, quattro tasche sovrapposte
con pattine e bottoncini dorati con zinigratura orlare e
stemma del Comune, alamari tipo Roma al risvolto del petto
della giacca, spalline foderate con bordine bleu oltremare e
bottoncini zigrinati come sopra evidenziato, maniche senza
risvolta, schiena con cucitura e spacco centrale.
  Pantaloni: lunghi, senza risvolta, in gabardine bleu notte,
con passanti larghi per cintura, una sola tasca sul dietro e
due oblique sui fianchi, foderati internamente sino all' altezza
del ginocchio.
  Pantaloni per motociclisti: pantaloni accosciati tipo
gabardine di lana colore bleu notte.
  Variante divisa vigile donna: giubba e gonna in gabardine,
di lana, colore bleu notte, foggia come vigilessa di Roma.
  Berretto: di gabardine bianca con visiera in cuoio nero sul
dritto e verde sul rovescio, dotato di stemma del Comune in
metallo nonchè  di guaina cupola parapioggia estraibile in
naylon incolore.
  Berretto vigile donna: berretto tipo vigilesse di Roma.
  Guanti: bianchi di cotone misto e lana, bianchi di pelle,
tipo moschettiere per motociclisti: neri di pelle, tipo moschettiere
con strisce rifrangenti per autisti: neri di pelle,
corti.
  Cravatte: misto seta di colore bleu oltremare.
  Camicia: bianca in puro cotone extrasanforizzato, colletto
tradizionale, maniche lunghe.
  Camicia donna: bianca in puro cotone extrasanforizzato,
colletto tradizionale, maniche lunghe, con abbottonatura
femminile.
  Maglione: di lana extravergine di colore bianco a collo
alto.
  Cappotto: di castorino di colore bleu notte, con collo
aperto e maniche senza risvolta, doppio petto, doppia
abbottonatura, a tre bottoni dorati zigrinati orlari;  due
tasche con pattine, schiena con martingala a faldoni tipo
cavalleria (due bottoni metallici alla artingala e cinque
bottoncini zigrinati orlari lungo lo spacco), spalline foderate
e bordate con bordine bleu oltremare e bottoncini metallici
- alamari da applicare sul cappotto al risvolto del collo.
  Calze: bleu notte di lana - lunghe.
  Giubotti: per motociclisti, infortunistica ed autisti: in
pelle di vitello bleu notte, imbottiti e foderati opportunamente
e realizzati con foggia adatta sia a proteggere la gola
dal vento, sia a permettere liberamente ogni qualsiasi movimento
fisico.
  Scarpe: tipo polacchina o stivaletti, medio alte, di vitello
nere, con suola di gomma del tipo Vibram con interposto
strato di cuoio, munite di stringhe (termiche);
  nere, basse, a doppia suola con interposto strato di
gomma, di vitellino o capretto, foderate all' interno e munite
di stringhe, a pianta non restremata;
  per Vigile donna: stivaletti di vitello nero, suola di
gomma, con interposto strato di cuoio, opportunamente
foderate all' interno;
  nere, basse, di vitellino o capretto, doppia suola con
interposto strato di gomma, opportunamente foderate all' interno,
a mezzo tacco;
  per Motociclisti: stivali in cuoio nero, di vitello, fondo
cuoio, con suola di gomma antisdrucciolo, foderati in pelle
all' interno, modello PS.
  Borsello: di cuoio a doppio soffietto con chiusura e
spallaccio di colore bianco, di dimensioni di cm. 19x23.
  Cinturone per motociclisti: di cuoio con spallaccio e fondina
in pelle bianca.
  Casco per motociclisti: bianco, con sottogola in cuoio
bianco integrali, omologati, con stemma del Comune.
  Casco per addetti viabilità : in plastica bianca tipo Roma
con stemma del Comune e sottogola di cuoio bianco.
  Braccioli: bianchi fosforescenti.
  Fischietto: in acciaio cromato con catenella, da indossare.
  Paletta: metallica riframgente per segnalazioni stradali.
  Placca: in metallo del diametro di cm. 6, applicabile alla
divisa mediante spillone alla francese non visibile dalla parte
anteriore e raffigurante lo stemma del Comune con i propri
colori sociali e sul bordo la scritta << Polizia Municipale >> con
la denominazione della città  nella parte inferiore e con il
numero di matricola.
  Fondina per pistola: di cuoio bianco con porta caricatore.
  Moschettone per fondina: in acciaio cromato.
  Manette: in acciaio cromato.
  Porta manette: in canapa con chiusura automatica.
  Impermeabile: mod. Cambridg in tessuto Gora - Tex tre
stadi foderato.
  Imbottitura intero piumino staccabile, riframgente all' altezza
dello sprone.
  Due grandi tasconi con pattina e bottoni con doppia
entrata.
  Linea doppio petto, cintura in vita con banda catarifrangente
riportata anche sul fondo manica.
  Cappuccio inserito sul collo.
  Giacca a vento mod. Traffic: tessuto esterno Gora - Tex
imbottitura interna in vero piumino di oca, staccabile e
indossabile a gilè .
  Chiusura sul davanti con zip, pattina di protezione e
bottoni auomatici, due tasche esterne con pattina zip al
taschino.
  Banda rifrangente all' altezza dello sprone e cintura in vita.
  Salopette: Gora - Tx tre stadi chiusura lampo fondo pantaloni.
  Pantaloni impermeabili: in Gora - Tex con pattina copri
scarpa e chiusura lampo al fondo dello stesso.
 
DIVISA ORDINARIA MEZZO TEMPO
 Berretto: della stessa foggia della divisa invernale:
  Giubba: gabardin fresco lana di colore bleu notte della
stessa foggia di quella invernale.
  Pantaloni: stesso colore e tessuto della giubba, senza
risvolti e con passanti larghi alla cintura.
  Camicia: bianca, manica lunga, mod. classico.
  Cravatta: colore bleu notte, misto seta.
  Calze: bleu notte.
  Scarpe: basse, nere di vitello o capretto.
 
DIVISA ESTIVA
 Nei mesi caldi al posto della giubba, camicia e cravatta,
sarà  indossato un camiciotto in cotone 100% in tessuto
oxford di colore celeste, mezze maniche con tasche al petto
con pattine, pettorina e spalline, alamari ridotti in plastica
tipo Roma sul collo più  controspalline avion con bordo bleu.
  Pantalone bleu notte con cinturino bianco di canapa.
  Fondina per pistola in canapa bianca con porta caricatore.
 
GRANDE UNIFORME
 Copricapo: berretto stessa foggia divisa ordinaria con
quarti o tondello in gabardin binco avorio per Comandanti
ed Addetti al Coordinamento e controllo.
  Casco bianco mod. Roma per gli operatori.
  Giubba: in gabardin bianco avorio stessa foggia divisa
ordinaria con controspalline bianco avorio, con bordo bleu
notte.
  Pantalone: in gabardin bleu notte stessa foggia divisa
ordinaria.
  Camicia: bianca, maniche lunghe, modello classico.
  Cravatta: colore bleu notte, misto seta.
  Guanti: in pelle bianca, corti, scamosciati all' interno.
  Cordellino: intrecciato doppio con fili giallo oro per
Comandati, con fili giallo oro misti e fili bleu per
addetti al Coordinamento e Controllo e con fili solo di
colore bleu oltremare per gli operatori.
 

 

 

 

TITOLO DEDOTTO
 Fac simile del distintivo e dei
mezzi operativi in dotazione alla
Polizia Municipale.