SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
CALABRIA
LEGGE
REGIONALE N. 24 DEL 17-04-1990
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Il
Consiglio Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 1 Norme generali 1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi sancitidalla legge 7 marzo 1986 n. 65, con la presente legge dettanorme sull' ordinamento e sull' organizzazione dei Servizi edei Corpi di Polizia Municipale, al fine di assicurare su tuttoil territorio regionale, un uniforme ed efficiente espletamentodelle funzioni di polizia locale. 2. A tal scopo tutti i Comuni, singoli o Associati,possono istituire il Servizio di Polizia Municipale. I Comuni,nei quali il servizio viene svolto da almeno 7 unità , istituisconoil Corpo di Polizia Municipale in forma individuale oassociata.
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ARTICOLO 2 Responsabilità e coordinamento dell' attività di Polizia locale 1. Il Sindaco e l' Assessore da lui delegato impartisce alComandante del Corpo o responsabile del servizio, le direttiveper lo svolgimento delle funzioni di polizia di cui sonotitolari i Comuni. 2. Il Comandante del corpo o responsabile del servizio diPolizia Municipale, determina le modalità operative di competenzadel corpo o servizio, emanando gli ordini o ledisposizioni organizzative ed operative nel rispetto dellalegislazione vigente e del regolamento di cui al successivoarticolo 6 ed è responsabile verso il Sindaco dell' addestramento,della disciplina, dell' impiego tecnico - operativo delpersonale appartenente al corpo. 3. Le funzioni attribuite al Sindaco in materia di PoliziaStradale e quale autorità di pubblica sicurezza ed ufficiale diPolizia Giudiziaria, previste dalla legge, restano escluse dalladelega all' assessore. 4. In caso di gestione in forma associata del servizio o delcorpo di Polizia Municipale, le direttive sono impartite dallegale rappresentante dei Comuni associati il quale, nelrispetto delle competenze e delle rasponsabilità non derogabiliattributi della legge al Sindaco presiederà ai soli compitiorganizzativi e strumentali all' esercizio delle funzioni diPolizia locale di cui pur sempre rimangono titolari i Comuni.
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ARTICOLO 3 Finalità e compiti 1. Agli appartenenti al Servizio o al Corpo di PoliziaMunicipale compete l' espletamento di tutte quelle attività diPolizia locale che si svolgono nell' ambito del territoriocomunale, secondo le proprie attribuzioni, nei limiti e nelleforme previsti alla legge. 2. In particolare compete loro di: a) prenire e reprimere le infrazioni in materia di Polizialocale; b) vigilare sull' osservanza delle leggi statali e regionaeli,nonchè delle ordinanze, dei provvedimenti amministrativi edei regolamenti la cui esecuzione è demandata alla competenzadella Polizia Municipale; c) assumere o dare informazioni agli organi competenti,operare ricerche ed accertamenti connessi con i compiti diistituto e relativi ai servizi comunali; d) operare una sorveglianza costante sul territorio e sulpatrimonio comunale e pubblico; e) prestare servizi di ordine, di vigilanza e di scortanecessari per l' espletamento di tutte le attività ed i compitiistituzionali dell' Ente di appartenenza; f) prestare la propria opera di assistenza e soccorso aicittadini bisognosi ed in casi di pubbliche calamità e disastri; g) adempiere, inoltre, alle incombenze di Polizia Ammiministrativaprevista dal DPR 24- 7- 1977 n. 616.
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ARTICOLO 4 Protezione Civile 1. Il Sindaco o l' Assessore delegato coordina nell' ambitodel territorio comunale, o in caso di calamità , il personalepreposto ai servizi di Polizia Municipale, assicura l' immediatointervento ed i collegamenti con gli altri servizi operantinel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali. 2. Il Sindaco, attrverso i suoi organi, assicura la efficienzaoperativa dei mezzi e degli strumenti in carico allaPolizia Municipale e garantisce l' aggiornamento professionaleper gli operatori addetti nonchè una disponibilità dipersonale e mezzi in ogni tempo reperibili.
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ARTICOLO 5 Altre funzioni 1. Nell' ambito territoriale e nei settori di competenza, gliaddetti al servizio o al corpo di Polizia Municipale esercitanole funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi degliarticoli 3 e 5 della legge 7- 3- 86 n. 65. Esercitano altresì ,quelle di Polizia Stradale ai sensi dell' articolo 137 del TUdelle norme sulla circolazione stradale approvato con DPR15- 6- 59 n. 393, nonchè le funzioni di polizia giudiziaria,rivestendo la qualifica di agente oppure di ufficiale di PoliziaGiudiziaria, riferita, quest' ultima, ai responsabili del Servizioo del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo,nei limiti dei compiti a cui ciascuno è destinato e secondo leproprie attribuzioni ai sensi dell' articolo 57 del Codice diprocedura penale.
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ARTICOLO 6 Regolamento comunale 1. I Comuni singoli o associati, che a norma dell' articolo1 della presente legge, istituiscono il Servizio o il Corpo diPolizia Municipale in conformità agli artt. 4 e 7 della legge 7marzo 1986 n. 65, previa contrattazione con le OrganizzazioniSindacali, predispongono i relativi regolamenti entro180 giorni dall' entrata in vigore dalla presente legge. 2. I regolanti, muniti dell' aprovazione del CORECO,dovranno essere inviati all' Assessorato regionaleagli Enti Locali che provvederà alla relativa pubblicazione,mediante apposito decreto del Presidente della Giunta regionalesul Bollettino della Regione Calabria e comunicati alCommissario di governo.
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ARTICOLO 7 Criteri ed indirizzi per la determinazionedel contingente numerico 1. I Comuni, per la determinazione del contingente numericodegli addetti al servizio o al Corpo di Polizia Municipale,terranno conto dei seguenti elementi: a) popolazione, densità della stessa e flussi correnti; b) superficie territoriale e suddivisioni in circoscrizioni efrazioni, collegamenti logistici e caratteri urbanistici; c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità e complessità del traffico; d) aree di insediamento industriale, dell' edilizia, commercialee turistico; e) quantità dei servizi; f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio - economicodi particolare significato per la specificità del territoriostesso; g) complessità del servizio; h) la dotazione organica della Polizia Municipale dovrà prevedere, di norma, un addetto ogni 700 abitanti. 2. Il numero degli operatori (Vigili) non può , comunque,essere inferiore a due.
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ARTICOLO 8 Scuola regionale di Polizia Municipale 1. La Regione Calabria, nell' ambito delle specifiche competenzepreviste all' art. 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65,organizza e finanza la scuola per l' addestramento e laformazione del personale di Polizia Municipale e la partecipazionealla stessa del relativo personale. 2. L' attività di formazione è finalizzata a garantire checiascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturalie professionali necessarie all' assolvimento delle funzioni edei compiti attribuitigli nell' ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamentoistituzionali e di ristrutturazione organizzativa. 3. Le norme per il funzionamento dei corsi, dei programmi,delle docenze e della struttura didattico - operativa,verranno stabilite con apposito regolamento di attuazionedella presente legge, che sarà approvato con deliberazione diGiunta e pubblicato sul Bollettino regionale, con decreto delPresidente della Regione, su proposta del Comitato Consultivodi cui al successivo articolo 12. 4. La scuola regionale di Polizia Municipale, che dovrà essere istituita entro 6o giorni dall' entrata in vigore dellapresente legge, si avvarrà , per i corsi di istruzione eaggiornamento anche di Atenei Universitari e di strutturescolastiche specializzate di Enti Pubblici o privati, medianteapposita convenzione. 5. I corsi di qualificazione e di aggiornamento professionalesono obbligatori per tutti gli appartenenti alla PoliziaMunicipale. Gli operatori nuovi assunti dovranno partecipareal corso teorico - pratico che avrà durata non inferiore amesi 6, durante il quale non potranno essere impiegati inservizi di alcun genere se non ad unico scopo di addestramento. 6. Tali corsi si concludono con prova di accertamentodell' arricchimento culturale e professionale dei partecipantiche costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.
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ARTICOLO 9 Obbligo iscrizione tiro a segno 1. Gli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Municipaleche rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezzasono tenuti, a norma della legge 28 maggio 1981, n. 286 adiscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale ed ognianno devono frequentare almeno un ciclo di lezioni regolamentaridi tiro a segno presso politgoni abilitati, in conformità alle disposizioni ed ai criteri di cui al capo 4o delDecreto del Ministero dell' Interno n. 145 del 4 marzo 1987,concernente l' armamento degli appartenenti alla PoliziaMunicipale ai quali è conferita la qualità di Agente diPubblica Sicurezza. 2. Il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio,sentito il Sindaco, può disporre la ripetizione dell' addestramentoal tiro nel corso dell' anno per tutti gli addetti allaPolizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolariservizi. 3. In attesa della costruzione dei poligoni di tiro di cui alsuccessivo articolo 10, i Comuni possono stipulare appositeconvenzioni con le Sezioni dei tiro a segno nazionale, nonchè con gli Enti di Stato o le Società sportive che dispongono dipoligoni abilitati all' uso delle armi da fuoco nell' ambito delterritorio del Comune o di Comuni limitrofi per consentiregli appartenenti alla Polizia Municipale esercitazioni o corsidi tiro. In tale ipotesi la Regione concorre alla spesa con uncontributo pari al 70 per cento con i fondi previsti dall' articolo18 della presente legge.
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ARTICOLO 10 Costituzione poligoni di tiro 1. La Regione si fa carico di promuovere le iniziativenecessarie per la costituzione di poligoni di tiro nei Comunicapoluogo di provincia concorrendo alla spesa con uncontributo pari al 70 per cento mediante i fondi previstidall' articolo 18 della presente legge. 2. Analogo contributo per la costruzione di poligoni ditiro potranno ottenere i Comuni situati in comprensoridistanti dalla città capoluogo di provincia il cui Sindaco nefaccia richiesta al Presidente della Giunta regionale.
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ARTICOLO 11 Norme di rinvio per le armi 1. Per quanto altro non previsto in materia di armi dallapresente legge, si fa rinvio al Decreto del Ministero dell' Internon. 154 del 4 marzo 1987 concernente l' armamento degliappartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita laqualità , di Agente di Pubblica Sicurezza.
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ARTICOLO 12 Comitato consultivo 1. Presso l' Assessorato agli Enti Locali, è istituito ilComitato per la Polizia Municipale con funzioni consultiveper le materie inerenti l' applicazione della Legge 7 marzo1986, n. 65. 2. E' composto: a) dall' Assessore regionale agli Enti Locali, o da un suodelegato, con funzioni di Presidente; b) da cinque esperti in materia di Polizia Municipale,appartenenti all' aria di vigilanza designati dalla Regione; c) da tre unità designate, una per organizzazione, dall' ANCI, UPI, UNCEM regionali; d) da cinque rappresentanti designati dalle OrganizzazioniSindacali maggiormente rappresentative a livello nazionalee firmatarie di contratti nazionali. 3. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dirigenteo da un funzionario dell' Assessorato agli Enti Locali. 4. Il Comitato viene nominato, su proposta dell' Assessoreregionale agli Enti Locali, con decreto del Presidente dellaGiunta regionale e rimane in carica per tutta la legislaturadel Consiglio regionale, salvo eventuali riconferme. 5. E' competente ad esprimere pareri: 1) sulle iniziative intese a favorire la uniformità operativadell' attività espletata dalla Polizia Municipale; 2) sulla formazione di proposte relative ai corsi di preparazione,di aggiornamento professionale, di specializzazione,di stipula di convenzioni con Istituti specializzati, in conformità a quanto previsto dall' art. 8 della presente legge; 3) sulle informazioni di aggiornamento tecnico - scientifico; 4) su tutte le altre questioni riguardanti la Polizia Municipale.
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ARTICOLO 13 Forme associative 1. La Regione Calabria favorisce e coordina per esigenzedi economicità ed efficienza, forme di associazioni tra Comuni,intese a perseguire la collaborazione e la gewtione acarattere permanente o stagionale, dei servizi di PoliziaMunicipale, nell' ambito di un determinato territorio. 2. A tal fine, concorre al finanziamento di appositi pianiper l' acquisto di attrezzature e mezzi per l' esercizio incomune dell' attività di Polizia Municipale. La Giunta regionale,previo parere del Comitato Consultivo, provvedeannualmente, sentita la competente commissione consiliare,al riparto dei contributi per gli Enti associati. 3. Quando il personale di Polizia Municipale viene utilizzatosul territorio di un Comune diverso da quello diappartenenza è collocato alla dipendenze del Sindacodiquesto ultimo Comune o del Presidente della Associazioneintercomunale, se previsato dallo statuto, fermo restando chel' impiego tecnico - operativo del corpo è affidato al Comandanteo all' addetto al coordinamento del servizio di OiliziaMunicipale del luogo in cui si presta servizio. 4. Salvo quanto disposto dall' art. 4 punto 4o lettera C,della legge 7 marzo 1986 n. 65 sono autorizzate le missioniesterne a carattere contingente ed urgente per prestaresoccorso in pubblici e privati infortuni o colamità .
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ARTICOLO 14 Automezzi e strumenti operativi 1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnatecon i mezzi di trasporto in dotazione e con l' impiego distrumenti tecnici atti ad assicurare una efficiente operatività (fonometro, opacimetro misuratore di velocità , misuratori diradioattività a camere di ionizzazione, ecc:). 2. Ai mezzi di trasporto sono applicati i colori, i contrassegnie gli accessori stabiliti nell' allegato << B >> della presentelegge. 3. Di norma gli automezzi sono dotati di apparecchiorice - trasmittente collegato con la centrale operativa o ilcentralino del Comando. 4. Il personale del servizio di vigilanza può essere dotatodi apparecchio trasmittente portatile. 5. Per le zone marittime, portiuali, lacustri e fluvialiovvero montane possono prevedersi mezzi nautici o idoneialla circolazione sulle strade di montagna o innevate. 6. La Regione concorre al finanziamento per l' acquistodei mezzi e strumenti operativi di cui al presente articolo,fino al 50 per cento della spesa.
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ARTICOLO 15 Uniformi 1. La divisa degli appartenenti alla Polizia Municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, diequipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazionee confezione in modo da soddisfare esigenze di funzionalità e di identificazione. 2. Le divise si distinguono in ordinarie, da utilizzare neiservizi di routine, e speciali, da utilizzare in particolaricircostanze di rappresentanza e di prestazioni onorifiche edevono corrispondere alle caratteristiche di cui all' allegato Adella presente legge. 3. La divisa è in dotazione esclusiva al personale inattività di servizio. I Comuni provvedono, imputando laspesa ai capitoli di bilancio annuale, all' acquisto, alla forniturae alla rinnovazione e manutenzione delle divise per ilpersonale che he ha diritto in conformità alla vigentenormativa in materia.
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ARTICOLO 16 Norme transitorie 1. Entro 6 mesi, dall' entrata in vigore della presente legge,i Comuni singoli o associati, provvedono ad adeguareeventuali regolamenti già vigenti alle disposizioni in essacontenute. 2. Nello stesso termine, provvederanno ad adeguare imodelli di grado, i distintivi e la foggia delle uniformi,caratteristiche dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale,secondo quanto previsto dagli allegati A e B. 3. Coloro i quali all' entrata in vigore della legge rivestonoun grado superiore a quello previsto nell' allegato << A >>,conservano il distintivo ad esaurimento.
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ARTICOLO 17 Norme finali 1. Gli Enti Locali diversi dai Comuni svolgono le funzionidi Polizia locale di cui sono titolari, anche a mwzzo diappositi servizi; ad essi sono estesi, in quanto applicabili, ledisposizioni della presente legge, sostituendo al Comune edai suoi organi l' Ente Locale e gli Organi corrispondenti.
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ARTICOLO 18 Norma finanziaria 1. All' onere derivante dalla presente legge, valutato in lire600 milioni per l' anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnatialla Regione ai sensi dell' articolo 8 e 9 della legge 16 maggio1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione delbilancio della Regione e con l' apposita legge finanziaria chel' accompagna. 2. Ai fini degli interventi di cui agli articoli 8, primocomma, 13, secondo comma e 14, sesto comma, dellapresente legge, la copertura finanziaria sarà assicuratasuccessivamente con apposita normativa. La presente legge regionale sarà pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, diosservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 17 aprile 1990
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ALLEGATO 1: (Tabella Ristrutturata) Allegato A
ARTICOLO UNICO Accanto alla qualifica funzionale vengono di seguito indicatii segni distintivi sul berretto e sulle spalline: // 5o Operatori - Agenti di PM soggolo nero 6o addetti al controllo - Istruttori soggolo nero 1 rombo inmetallo doratocomandanti soggolo nero 1 rombo con bordi rossi cremisi 7o addetti al coordinamento - coordinatori soggolo dorato 2 rombiin metallo doratocomandanti soggolo nero 2 rombi con bordo rosso cremisi 8o funzionari di PM soggolo dorato 3 rombi in metallodoratocomandanti soggolo nero 3 rombi con bordo rosso cremisi Io Dir. Dirigenti Soggolo colore oro doppio cardellinointrecciato 3 rombi in metallo dorato + una barra doratacomandanti Soggolo colore oro doppio cardellino intrecciato3 rombi a barra con bordi rosso cremisi IIo Dir. Comandanti Soggolo colore oro doppio cardellinointrecciato 4 rombi in metallo dorato con borsi rosso cremisi. DIVISA INVERNALE Giubba: in gabardine, bleu notte, aperta ad un petto, colloe bavero rovesciati, a quattro bottoni dorati con stemma deltipo Napoli e zigrinatura orlare, quattro tasche sovrappostecon pattine e bottoncini dorati con zinigratura orlare estemma del Comune, alamari tipo Roma al risvolto del pettodella giacca, spalline foderate con bordine bleu oltremare ebottoncini zigrinati come sopra evidenziato, maniche senzarisvolta, schiena con cucitura e spacco centrale. Pantaloni: lunghi, senza risvolta, in gabardine bleu notte,con passanti larghi per cintura, una sola tasca sul dietro edue oblique sui fianchi, foderati internamente sino all' altezzadel ginocchio. Pantaloni per motociclisti: pantaloni accosciati tipogabardine di lana colore bleu notte. Variante divisa vigile donna: giubba e gonna in gabardine,di lana, colore bleu notte, foggia come vigilessa di Roma. Berretto: di gabardine bianca con visiera in cuoio nero suldritto e verde sul rovescio, dotato di stemma del Comune inmetallo nonchè di guaina cupola parapioggia estraibile innaylon incolore. Berretto vigile donna: berretto tipo vigilesse di Roma. Guanti: bianchi di cotone misto e lana, bianchi di pelle,tipo moschettiere per motociclisti: neri di pelle, tipo moschettierecon strisce rifrangenti per autisti: neri di pelle,corti. Cravatte: misto seta di colore bleu oltremare. Camicia: bianca in puro cotone extrasanforizzato, collettotradizionale, maniche lunghe. Camicia donna: bianca in puro cotone extrasanforizzato,colletto tradizionale, maniche lunghe, con abbottonaturafemminile. Maglione: di lana extravergine di colore bianco a colloalto. Cappotto: di castorino di colore bleu notte, con colloaperto e maniche senza risvolta, doppio petto, doppiaabbottonatura, a tre bottoni dorati zigrinati orlari; duetasche con pattine, schiena con martingala a faldoni tipocavalleria (due bottoni metallici alla artingala e cinquebottoncini zigrinati orlari lungo lo spacco), spalline foderatee bordate con bordine bleu oltremare e bottoncini metallici- alamari da applicare sul cappotto al risvolto del collo. Calze: bleu notte di lana - lunghe. Giubotti: per motociclisti, infortunistica ed autisti: inpelle di vitello bleu notte, imbottiti e foderati opportunamentee realizzati con foggia adatta sia a proteggere la goladal vento, sia a permettere liberamente ogni qualsiasi movimentofisico. Scarpe: tipo polacchina o stivaletti, medio alte, di vitellonere, con suola di gomma del tipo Vibram con interpostostrato di cuoio, munite di stringhe (termiche); nere, basse, a doppia suola con interposto strato digomma, di vitellino o capretto, foderate all' interno e munitedi stringhe, a pianta non restremata; per Vigile donna: stivaletti di vitello nero, suola digomma, con interposto strato di cuoio, opportunamentefoderate all' interno; nere, basse, di vitellino o capretto, doppia suola coninterposto strato di gomma, opportunamente foderate all' interno,a mezzo tacco; per Motociclisti: stivali in cuoio nero, di vitello, fondocuoio, con suola di gomma antisdrucciolo, foderati in pelleall' interno, modello PS. Borsello: di cuoio a doppio soffietto con chiusura espallaccio di colore bianco, di dimensioni di cm. 19x23. Cinturone per motociclisti: di cuoio con spallaccio e fondinain pelle bianca. Casco per motociclisti: bianco, con sottogola in cuoiobianco integrali, omologati, con stemma del Comune. Casco per addetti viabilità : in plastica bianca tipo Romacon stemma del Comune e sottogola di cuoio bianco. Braccioli: bianchi fosforescenti. Fischietto: in acciaio cromato con catenella, da indossare. Paletta: metallica riframgente per segnalazioni stradali. Placca: in metallo del diametro di cm. 6, applicabile alladivisa mediante spillone alla francese non visibile dalla parteanteriore e raffigurante lo stemma del Comune con i propricolori sociali e sul bordo la scritta << Polizia Municipale >> conla denominazione della città nella parte inferiore e con ilnumero di matricola. Fondina per pistola: di cuoio bianco con porta caricatore. Moschettone per fondina: in acciaio cromato. Manette: in acciaio cromato. Porta manette: in canapa con chiusura automatica. Impermeabile: mod. Cambridg in tessuto Gora - Tex trestadi foderato. Imbottitura intero piumino staccabile, riframgente all' altezzadello sprone. Due grandi tasconi con pattina e bottoni con doppiaentrata. Linea doppio petto, cintura in vita con banda catarifrangenteriportata anche sul fondo manica. Cappuccio inserito sul collo. Giacca a vento mod. Traffic: tessuto esterno Gora - Teximbottitura interna in vero piumino di oca, staccabile eindossabile a gilè . Chiusura sul davanti con zip, pattina di protezione ebottoni auomatici, due tasche esterne con pattina zip altaschino. Banda rifrangente all' altezza dello sprone e cintura in vita. Salopette: Gora - Tx tre stadi chiusura lampo fondo pantaloni. Pantaloni impermeabili: in Gora - Tex con pattina copriscarpa e chiusura lampo al fondo dello stesso. DIVISA ORDINARIA MEZZO TEMPO Berretto: della stessa foggia della divisa invernale: Giubba: gabardin fresco lana di colore bleu notte dellastessa foggia di quella invernale. Pantaloni: stesso colore e tessuto della giubba, senzarisvolti e con passanti larghi alla cintura. Camicia: bianca, manica lunga, mod. classico. Cravatta: colore bleu notte, misto seta. Calze: bleu notte. Scarpe: basse, nere di vitello o capretto. DIVISA ESTIVA Nei mesi caldi al posto della giubba, camicia e cravatta,sarà indossato un camiciotto in cotone 100% in tessutooxford di colore celeste, mezze maniche con tasche al pettocon pattine, pettorina e spalline, alamari ridotti in plasticatipo Roma sul collo più controspalline avion con bordo bleu. Pantalone bleu notte con cinturino bianco di canapa. Fondina per pistola in canapa bianca con porta caricatore. GRANDE UNIFORME Copricapo: berretto stessa foggia divisa ordinaria conquarti o tondello in gabardin binco avorio per Comandantied Addetti al Coordinamento e controllo. Casco bianco mod. Roma per gli operatori. Giubba: in gabardin bianco avorio stessa foggia divisaordinaria con controspalline bianco avorio, con bordo bleunotte. Pantalone: in gabardin bleu notte stessa foggia divisaordinaria. Camicia: bianca, maniche lunghe, modello classico. Cravatta: colore bleu notte, misto seta. Guanti: in pelle bianca, corti, scamosciati all' interno. Cordellino: intrecciato doppio con fili giallo oro perComandati, con fili giallo oro misti e fili bleu peraddetti al Coordinamento e Controllo e con fili solo dicolore bleu oltremare per gli operatori.
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TITOLO DEDOTTO Fac simile del distintivo e deimezzi operativi in dotazione allaPolizia Municipale. |